Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;

          b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

          c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

          d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte

 

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di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

      2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.